20 luglio 2011 Codice Deontologico del Farmacista
Art. 3 - Libertà, indipendenza e dignità della professione 1. Il farmacista deve: a) dichiarare, al momento dell’iscrizione all’Albo, d’aver letto il Codice deontologico; b) rispettare i principi del giuramento professionale; c) operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita; d) osservare gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall’Ordine di appartenenza. 2. Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo: a) l’esercizio abusivo della professione; b) ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del Codice Civile.
Art. 4 - Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari 1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi istituzionali. 2. Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse o organizzate dalle competenti Autorità di concerto con la Federazione Nazionale degli Ordini dei farmacisti o con l’Ordine provinciale.
Segue …
Romeo Salvi, Presidente Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino
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