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L'Editoriale
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5 agosto 2011 Codice Deontologico del Farmacista
RAPPORTI CON I CITTADINI
ART. 11 Libera scelta della farmacia
- Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall’art. 15 della legge 475/1968..
ART. 12 Attività di consiglio e di consulenza
- Nell’attività di consiglio e consulenza professionale il farmacista garantisce una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione.
- Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti.
Segue …
Romeo Salvi, Presidente Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino
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