|
L'Editoriale
|
22 agosto 2011 Codice Deontologico del Farmacista
RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI E GLI ALTRI SANITARI
ART. 13 Rapporti con le altre professioni sanitarie
- La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore scientifico.
- Il farmacista, nell’esercizio della professione deve attenersi al principio del rispetto nei confronti degli altri sanitari, favorendo la collaborazione anche al fine di uno scambio di conoscenze e deve astenersi dal criticarne pubblicamente l’operato.
ART. 14 Comparaggio e altri accordi illeciti
- I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici.
- Costituisce grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell’ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio.
- Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la vendita di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio.
ART. 15 Divieto di accaparramento di ricette
-
Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.
Segue …
Romeo Salvi, Presidente Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino
|
|
|
 |
Archivio |
|
|