30 agosto 2011 Codice Deontologico del Farmacista
RAPPORTI CON L’ORDINE PROFESSIONALE ART. 19 Dovere di collaborazione e comunicazione
1. Il farmacista ha l’obbligo di prestare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con l’Ordine professionale. 2. Il farmacista ha l’obbligo di segnalare all’Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o comunque non conformi ai principi della deontologia professionale.
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE SANITARIA ART. 20 Principi
1. La pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza. Contestualmente all’attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza. 2. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie. 3. Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero all’esercizio di cui all’art. 5 della Legge 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali. 4. La pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell’interesse dei cittadini. 5. E’ conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati.
Segue …
Romeo Salvi, Presidente Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino
|