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L'Editoriale
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10 settembre 2011 Codice Deontologico del Farmacista
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLA FARMACIA
ART. 25 Divieto di detenere e dispensare medicinali non autorizzati
- Il farmacista non può detenere né dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica.
ART.26 Controllo sulla ricetta
- La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione dubbia, il farmacista, prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento.
- Il farmacista è tenuto a verificare che il medico nella prescrizione di preparazioni galeniche magistrali abbia rispettato i limiti previsti dall’art. 5 della legge 94/1998.
Segue …
Romeo Salvi, Presidente Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino
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