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L'Editoriale
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14 settembre 2011 Codice Deontologico del Farmacista
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLA FARMACIA
ART. 27 Violazione di norme convenzionali
- Il rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute nelle Convenzioni che disciplinano i rapporti tra il SSN e le farmacie pubbliche e private costituisce per il farmacista preciso obbligo deontologico che, ove disatteso, forma oggetto di valutazione disciplinare.
ART. 28 Consegna a domicilio dei medicinali
- La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.
- Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve garantire che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e assicurare corrette condizioni di conservazione dei medicinali.
Segue …
Romeo Salvi, Presidente Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino
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