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L'Editoriale
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21 settembre 2011 Codice Deontologico del Farmacista
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE
ART. 31 Rapporti con gli altri sanitari e colleghi
- Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli.
- Nei rapporti con i colleghi di farmacie pubbliche o private deve favorire lo scambio di informazioni che possano consentire la realizzazione di un’assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi in cui si opera.
ART. 32 Controllo sulla dispensazione dei medicinali
- Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private deve vigilare scrupolosamente affinché, ove sia prevista la dispensazione diretta del farmaco al paziente, questa sia effettuata soltanto da farmacisti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11. Deve altresì curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta nominativa per uno specifico paziente con piano terapeutico o in “dose unitaria”, avvenga, dalle strutture farmaceutiche di propria competenza alle Unità Operative, sotto il diretto controllo e la personale responsabilità di un farmacista.
Segue …
Romeo Salvi, Presidente Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino
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