1° ottobre 2011 Codice Deontologico del Farmacista
INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO
ART. 37 Infrazioni al Codice Deontologico e potestà disciplinare dell’Ordine
1. E’ fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il rispetto. 2. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’Ordine di appartenenza. 3. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell’Ordine nel cui ambito provinciale esercita l’attività professionale. 4. L’Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell’ambito della provincia di sua competenza, avendo cura di informare il presidente dell’Ordine presso cui il sanitario è iscritto. 5. E’ sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze legittimamente emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica. 6. E’ sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.
Romeo Salvi, Presidente Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino
|