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L'Editoriale
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11 luglio 2012 Codice Deontologico del Farmacista
ART. 5 Distintivo professionale e camice bianco
- Nell’attività professionale al pubblico il farmacista ha l’obbligo di indossare il camice bianco e il distintivo professionale.
- Il distintivo professionale può essere utilizzato solo dagli iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista.
- Il distintivo professionale del farmacista è quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall’Ordine provinciale.
- Il titolare o il direttore di farmacia pubblica o privata deve curare che il distintivo professionale e il camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista.
ART. 6 Dispensazione e fornitura dei medicinali
- La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del paziente.
- La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità.
Segue …
Romeo Salvi, Presidente Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino
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