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L'Editoriale
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18 luglio 2012 Codice Deontologico del Farmacista
ART. 9 Formazione permanente e aggiornamento professionale
- La formazione permanente e l’aggiornamento sono presupposti per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale.
- Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell’aggiornamento professionale al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al progresso scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti dell’organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini.
- Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di formazione permanente e aggiornamento professionale alle quali la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o l’Ordine di appartenenza abbiano previsto la partecipazione.
ART. 10 Uso inappropriato, abuso e uso non terapeutico dei medicinali
- Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l’uso di metodi o prodotti, a fini di doping.
- Il farmacista deve vigilare affinché non si realizzi un uso inappropriato o un abuso di medicinali o di altri prodotti che possano comportare alterazioni dell’equilibrio psico-fisico del paziente.
- Il farmacista promuove l’automedicazione responsabile e scoraggia l’uso di medicinali di automedicazione quando non giustificato da esigenze terapeutiche.
- Il farmacista, allorquando ne venga a conoscenza, ha il dovere di segnalare alla competente autorità i casi di abuso o uso non terapeutico di medicinali.
Segue …
Romeo Salvi, Presidente Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino
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