FINE TRIENNIO FORMATIVO 2020-2022:
Si ricorda che il 31 dicembre 2022 si concluderà il presente triennio formativo, termine ultimo per acquisire i crediti ECM e per completare il proprio obbligo formativo (fissato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC in 150 crediti formativi, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni individuali).
Si segnala, al tal proposito, che sul sito internet federale (www.fofi.it) è pubblicato un banner informatico di Alert con Countdown dei giorni restanti rispetto alla fine del presente triennio ECM. Cliccando sul banner si è automaticamente re-indirizzati alla sezione del sito istituzionale dedicata al sistema ECM e contenente tutte le informazioni in materia di aggiornamento professionale e sui corsi FAD, gratuiti e senza sponsorizzazioni, a disposizione di tutti i farmacisti sulla piattaforma federale www.fadfofi.it .
NUOVI CORSI ECM FAD:
Attivato il 10° Corso ECM FAD del Progetto Formativo Nazionale SPERIMENTAZIONE FARMACIA DEI SERVIZI 2022: “SERVIZI DI FRONT-OFFICE SERVIZIO FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE): Attivazione, Arricchimento, Consultazione”
Il Fascicolo Sanitario elettronico (FSE) è il punto cardine dei servizi di front-office che permette la rapida consultazione dei dati sanitari del cittadino, potendo costituire una cartella elettronica unica che raccoglie tutte le prestazioni erogate in assistenza medica, specialistica e farmaceutica. Il FSE diventa lo strumento, dunque, con cui poter tracciare e consultare la storia della vita sanitaria del paziente e consentire la condivisione di tali dati con il personale sanitario abilitato.
Per ulteriori specifiche e chiarimenti si allega la Circolare F.O.F.I. n.14018.
NOVITÀ SU ESENZIONE AUTOMATICA ECM PER FARMACISTI OVER 70
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha introdotto, con Delibera del 9.12.21, l’automatismo dell’esenzione per i professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
La Delibera prevede, per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età e svolgono attività professionale in modo saltuario, il diritto in modo automatico all’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo.
Altrimenti i professionisti che esercitano la professione (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) devono comunicare al Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria (tramite l’apposita funzione accedendo con SPID all’area riservata del portale informatico del Consorzio stesso), con conseguente rinuncia dell’esenzione.
In caso contrario vi sarebbe un’evidente irregolarità che la compagnia assicurativa potrebbe eccepire con conseguente esclusione della copertura assicurativa per responsabilità professionale.
Riassumendo:
- IL PROFESSIONISTA IN PENSIONE CHE ESERCITA LA PROFESSIONE IN MODO SALTUARIO HA DIRITTO ALLA ESENZIONE AUTOMATICA ECM;
- IL PROFESSIONISTA IN PENSIONE CHE ESERCITA REGOLARMENTE LA PROFESSIONE (IN MODO NON SALTUARIO) NON HA DIRITTO ALLA ESENZIONE E DEVE COMUNICARLO AL CO.GE.A.P.S. TRAMITE APPOSITA FUNZIONE SUL RELATIVO PORTALE.
Per ulteriori specifiche e chiarimenti si allega la Circolare F.O.F.I. n.14016
Si ricorda che il mancato assolvimento degli obblighi formativi, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, inciderà sull’efficacia della copertura di polizze assicurative per la responsabilità civile. Infatti a partire dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia di tali polizze verrà condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile (2020-2022).
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